(1) Quali costruzioni adibite ad attività produttiva secondaria ai sensi dell'articolo 107, 15° comma della legge urbanistica provinciale si intendono quelle nelle quali viene svolta un'attività industriale o artigianale.
(2) La costruzione può essere ampliata nella misura della comprovata necessità funzionale e comunque non oltre il cinquanta per cento del volume a scopo produttivo esistente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38(24 ottobre 1973).
(3) In ogni caso devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
(4) Sopraelevazioni o aggiunte tecniche necessarie per adeguare gli impianti produttivi alla normativa dei settori tutela del lavoro, sicurezza sul lavoro, ambiente ed igiene possono essere realizzate in deroga ai limiti di cubatura, qualora ciò non sia altrimenti possibile per motivi di tecnica edilizia nei limiti delle cubature esistenti.