(1) In caso di patologie gravi che limitano in misura determinante la possibilità di assistenza ai minori, l'aspettativa per il personale con prole nonché il permesso per motivi educativi sono, su richiesta e previo presentazione di adeguata attestazione medica, interrotti con decorrenza dal terzo mese dall'accertamento della patologia.
(2) L'interruzione di cui al comma 1 non comporta la perdita del periodo residuo.