(1) In caso di malattia del genitore il congedo parentale è interrotto, su apposita richiesta, se la malattia, debitamente documentata, ha una durata di almeno otto giorni consecutivi.
(2) La fruizione della frazione di congedo parentale non fruito a causa di malattia avviene su apposita domanda dell'avente diritto e tenuto conto delle esigenze di servizio.