(1) In alternativa alla misura massima del congedo parentale e dell'aspettativa per il personale con prole di cui agli articoli 42 e 50 del presente contratto, un genitore può chiedere un permesso per motivi educativi nella misura di 24 mesi.
(2) L'opzione di cui al comma 1 è irrevocabile ed è subordinata all'osservanza di un termine di preavviso di trenta giorni.
(3) Questo permesso deve essere fruito in unica soluzione immediatamente dopo il congedo di maternità ovvero di paternità, fatta salva la fruizione del congedo ordinario eventualmente spettante. Il padre può fruire del permesso già dalla nascita del figlio.
(4) Previa osservanza di un preavviso di 30 giorni, il personale docente ed equiparato ha la facoltà di limitare il permesso al 31 agosto dell'anno scolastico che segue l'inizio del permesso. In tal caso, il dipendente perde il periodo del permesso non fruito che può essere fruito, con decorrenza dal successivo 1 settembre, dall'altro genitore in un'unica soluzione.
(5) Per la durata del permesso è corrisposto il trenta per cento della retribuzione fissa e ricorrente in godimento. Il permesso non è utile ai fini delle ferie e della 13.ma mensilità.
(6) Ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, il permesso è utile nella misura intera per un figlio e nella misura di otto mesi per ogni ulteriore figlio.
(7) Il permesso può essere fruito alle stesse condizioni anche in caso di adozione, di affidamento a scopo di adozione e di affidamento temporaneo. 18)
(8) Il permesso è interrotto in caso di sopravvenuto congedo di maternità ovvero di paternità. Il relativo periodo rimanente deve esser fruito, a pena di decadenza, ai sensi dei commi 3 e 4. In questo caso, l'ulteriore permesso deve essere fruito senza assunzione del servizio.
(9) In caso di parto plurimo il permesso per ogni figlio oltre il primo è pari a 12 mesi, da fruire senza assunzione del servizio.
(10) Il permesso può essere interrotto, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano comunque il rientro effettivo in servizio, con decorrenza dal giorno lavorativo indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. Tale interruzione comporta la perdita del diritto alla fruizione del rimanente periodo del permesso.
(11) Durante i primi otto mesi il permesso è interrotto se il genitore si ammala per almeno otto giorni consecutivi. Il periodo di malattia è aggiunto al permesso.
(12) Il periodo corrispondente al congedo parentale è trattato secondo le norme statali sul trattamento delle pensioni e di fine rapporto di servizio.