(1) Per ogni figlio in stato di malattia spetta, fino al dodicesimo anno di vita dello stesso, un congedo straordinario retribuito a favore dei genitori di complessivamente 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore. A tal fine il genitore interessato presenta apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia. 12)
(1/bis) Detto congedo straordinario può essere usufruito anche per accompagnare i figli a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, con l’onere da parte del genitore interessato di presentare la relativa attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che ha svolto la visita o la prestazione o trasmessa da quest’ultima in forma digitale. E’ facoltà dell’amministrazione richiedere un’apposita prescrizione medica. 13)
(2) I genitori possono fruire contemporaneamente del predetto congedo straordinario in caso di grave malattia del figlio e nell'ambito del contingente complessivo.
(3) La malattia del bambino che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta scritta del genitore, il decorso delle ferie ordinarie in godimento.
(4) Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
(5) Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei bambini adottati, in affidamento preadottivo o temporaneamente affidati.
L'art. 47, comma 1, è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016.
L'art. 47, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 2, del contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016.