(1) In caso di mancata copertura di posti banditi secondo le modalità stabilite dall'articolo 17, comma 4, del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002 i relativi posti possono essere coperti con personale medico proveniente da aziende sanitarie extraprovinciali su domanda del singolo interessato.
(2) La mobilità interna alle aziende viene disciplinata con accordo a livello aziendale.