(1) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il personale medico deve rispettare un termine di preavviso di 2 mesi che decorre dalla data in cui il relativo atto scritto perviene all'azienda.
(2) Qualora il rapporto di lavoro venisse risolto senza l'osservanza del termine di preavviso di cui al comma 1, deve essere versata un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.