(1) Il personale medico riassunto o riammesso, decorsi tre anni dalla cessazione del servizio, è soggetto ad un periodo di prova pari alla metà di quello previsto per l'assunzione in servizio nelle aziende sanitarie.
(2) In caso di preventiva sottoscrizione del contratto di lavoro, il personale medico di cui al comma 1 può partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione offerte dalle aziende anche prima dell'effettivo inizio del servizio. Tale partecipazione non da comunque diritto a retribuzione.