(1) La Giunta provinciale, sentiti i Comuni interessati, stabilisce i livelli minimi da ottenere in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione su scala di distretto idrografico, ivi compresi i piani stralcio, in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modifiche, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, nonché nel rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e del Piano di tutela delle acque della Provincia.
(2) Nell’offerta il concorrente deve prevedere e illustrare le misure di mitigazione rispetto agli effetti ambientali e territoriali indicati nell’offerta medesima.