(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2/bis e 2/ter:
“2/bis Qualora il nucleo familiare considerato ai fini delle prestazioni di assistenza economica sociale sia composto da almeno una delle persone di cui al comma 1, le persone di cui al comma 2 che l’hanno raggiunta con ricongiungimento familiare hanno accesso alle predette prestazioni alle sue stesse condizioni.
2/ter Per interruzione della dimora stabile di cui al presente articolo si intende un’assenza continuativa dal territorio provinciale superiore a sei settimane, non giustificata da motivi di lavoro o salute o da altri motivi non imputabili alla persona.”