(1) L’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 20 (Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie)
1. Il contributo al canone di locazione e per la copertura delle spese accessorie è concesso a persone e famiglie con un contratto di locazione regolarmente registrato per unità immobiliari ad uso abitativo site in provincia di Bolzano. Il contributo non è concesso in presenza di un contratto di locazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modifiche.
2. Non hanno diritto al contributo al canone di locazione:
a) le persone e le famiglie:
1) che hanno, anche tramite partecipazioni a persone giuridiche, un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su un’unità immobiliare ad uso abitativo sita in provincia di Bolzano, oppure che hanno donato un tale diritto negli ultimi cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; fanno eccezione le donazioni a favore del coniuge e quelle che da contratto risultano espressamente rimuneratorie;
2) i cui parenti di primo grado – con riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare – hanno, anche tramite partecipazioni a persone giuridiche, un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su seconde case, site in provincia di Bolzano, che non sono locate o che non sono oggetto di un diritto d’abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sono state locate a persone senza alcun rapporto di parentela o affinità con il proprietario o l’usufruttuario o con un rapporto di parentela o affinità oltre il terzo grado con lo stesso;
b) i locatari di alloggi dell’Istituto per l’Edilizia Sociale, del comune o di altri enti pubblici attivi anche in ambito sociale o di strutture sociosanitarie;
c) i locatari di unità immobiliari di proprietà o di usufrutto di parenti entro il secondo grado o affini entro il secondo grado;
d) i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell’unità immobiliare;
e) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell’unità immobiliare;
f) gli studenti;
g) i locatari che hanno ricevuto tale contributo, ma non pagano il canone di locazione, finché non dimostrino di aver avviato un piano rateale con il locatore o un progetto, concordato con i servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al superamento della situazione debitoria. La mancata attivazione in tal senso o l’interruzione degli impegni presi comporta l’esclusione dal contributo per un periodo di tre anni dal mese di riferimento dell’ultimo contributo percepito per l’unità immobiliare alla quale si riferisce il debito; la relativa decisione è adottata dal comitato tecnico di cui all’articolo 8;
h) i locatari cui è stato assegnato un alloggio agevolato, situato in provincia di Bolzano, dell’Istituto per l’Edilizia Sociale o di un altro ente pubblico e che vi rinunciano o lo restituiscono, per un periodo di cinque anni dalla data della rinuncia o della restituzione;
i) i locatari di alloggi di cui alla lettera h) in caso di revoca dell’assegnazione dell’alloggio per cause loro imputabili, per un periodo di cinque anni dalla data della revoca.
3. Alle persone e famiglie proprietarie o usufruttuarie dell’unità immobiliare in cui abitano, oppure che hanno un diritto d'abitazione sulla stessa o sono titolari di un contratto di comodato d’uso per la stessa, è concesso un contributo a copertura delle sole spese accessorie relative all'alloggio.
4. Non hanno diritto al contributo per la copertura delle spese accessorie:
a) i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell’unità immobiliare;
b) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell’unità immobiliare;
c) gli studenti;
d) i locatari che hanno ricevuto tale contributo, ma non pagano le spese accessorie, finché non dimostrino di aver avviato un piano rateale con il locatore o un progetto, concordato con i servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al superamento della situazione debitoria. La mancata attivazione in tal senso o l’interruzione degli impegni presi comporta l’esclusione dal contributo per un periodo di tre anni dal mese di riferimento dell’ultimo contributo percepito per l’unità immobiliare alla quale si riferisce il debito; la relativa decisione è adottata dal comitato tecnico di cui all’articolo 8.
5. Con decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8 si può derogare a quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, nel caso in cui la persona richiedente versi in una situazione personale o familiare eccezionale, attestata dal distretto sociale competente.
6. Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo al canone di locazione, si considera l’effettivo ammontare delle spese di locazione, nei limiti ritenuti congrui dalla Giunta provinciale. Per le spese accessorie si considerano gli importi stabiliti dalla Giunta provinciale. I limiti e gli importi possono essere stabiliti con valori diversi per i diversi territori.
7. La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario.
8. Per la concessione del contributo al canone di locazione, il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 2,7.
9. Per la concessione del contributo per la copertura delle spese accessorie, il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 2,22.
10. La prestazione di cui al presente articolo ammonta al 100 per cento della spesa ammessa per i nuclei familiari con un valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino al 15 per cento per i nuclei familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7.
11. La prestazione di cui al presente articolo è concessa per un periodo di 12 mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a 12 mesi.
12. I componenti del nucleo familiare beneficiario devono avere dimora stabile e ininterrotta in provincia di Bolzano per la durata della concessione della relativa prestazione. Qualora si accerti, nel caso di concessione in corso, l’interruzione senza giustificato motivo della dimora stabile di cui all’articolo 17, comma 2/ter, da parte di uno o più componenti del nucleo stesso, l’ente assume, dalla data dell’accertamento e con comunicazione scritta all’utente, una nuova decisione per la durata residua della concessione, sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso.
13. Per gli utenti di cui all’articolo 19, comma 4, la prestazione di cui al presente articolo è concessa ed erogata secondo le modalità ivi previste.
14. Alla prestazione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.
15. La prestazione di cui al presente articolo può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda.”