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u) Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2022, n. 311)
Modifiche del regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 29 dicembre 2022, n. 52.

Art. 8

(1) Il punto 6.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“6.1 Le entrate nette considerate per il secondo livello sono quelle risultanti dalla DURP, integrate da tutte quelle previste per le prestazioni di secondo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento per cause non imputabili al nucleo familiare o comunque per giustificati motivi, valutati come tali dal comitato tecnico di cui all’articolo 8. Per “entrate nette” ai fini del presente punto 6 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione previsti per il secondo livello.”

(2) Il punto 8.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

“8.1 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si considera ogni altra entrata, anche se fiscalmente non rilevante, ad eccezione:

a) di quelle percepite a titolo di rimborso spese da parte del datore di lavoro o di enti pubblici o privati;

b) di quelle percepite in forza di un contratto di mutuo o di finanziamento stipulato con un istituto di credito o enti similari riconosciuti;

c) delle prestazioni straordinarie concesse dallo Stato o dalla Provincia per un tempo limitato e finalizzate a sostenere persone e famiglie in periodi di particolari emergenze sociali;

d) per il calcolo della prestazione di cui all'articolo 20 ("contributo al canone di locazione e per le spese accessorie"), di 5.000,00 euro di entrate di ciascun componente del nucleo familiare di età inferiore a 26 anni;

e) per il calcolo della prestazione di cui all’articolo 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”), degli importi erogati occasionalmente da un parente maggiorenne di primo grado di un componente del nucleo familiare, purché se ne indichi la motivazione, fino a un importo complessivo massimo di 1.000,00 euro per domanda.”

(3) Il punto 11.4 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

“11.4 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per le prestazioni di cui agli articoli 20, 22/bis e 32 si considerano le entrate nette del nucleo familiare risultanti dalla DURP, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento per cause non imputabili al nucleo familiare o comunque per giustificati motivi, valutati come tali dal comitato tecnico di cui all’articolo 8. Ai fini del calcolo si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Se dal raffronto risulta la suddetta diminuzione, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata.”

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