(1) Nei commi 2 e 3 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, la cifra “1,22” è sostituita con “1,35”.
(2) Dopo il comma 7/ter dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 7/quater:
“7/quater. La valutazione delle circostanze di cui ai commi 7 e 7/bis e la relativa decisione in merito alla riduzione della prestazione o all’esclusione dalla stessa spettano al comitato tecnico di cui all’articolo 8.”