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e) Legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 151)
Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 al B.U. 22 dicembre 2022, n. 51.

Art. 1 (Modifiche concernenti i contributi ai comuni)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis Qualora l’acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata avvenga mediante contratto di compravendita ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la Provincia dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente al prezzo di acquisto in base al rispettivo contratto preliminare di compravendita registrato. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano acquisite a favore dell'IPES, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo del prezzo di acquisto. L'Ufficio Estimo della Provincia determina la congruità del prezzo di acquisto.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/bis Se al momento di individuazione della zona le aree riservate all’edilizia abitativa agevolata erano già di proprietà del Comune, gli assegnatari delle aree riservate all’edilizia abitativa agevolata hanno diritto alla cessione delle aree a un prezzo corrispondente al 50 per cento dell'indennità di esproprio, da determinarsi ai sensi dell'articolo 7/quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. In base alle delibere di assegnazione, al comune è concesso un contributo nella misura del rimanente 50 per cento dell'indennità di esproprio. L'Ufficio Estimo della Provincia determina la congruità dell’indennità di esproprio. In tal caso non spetta l’aumento del 10 per cento dell’indennità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.”

(3) Il comma 7 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“7. I comuni o i loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere pari all'importo da rimborsare alla Provincia per l'acquisto delle aree, fatto salvo quanto previsto dal comma 5/bis del presente articolo. Se per la zona mista interessata dall’assegnazione sussistono contemporaneamente le seguenti tre condizioni, il prezzo di assegnazione corrisponde al doppio dell'importo da rimborsare:

  1. gli assegnatari corrispondono ai precedenti proprietari delle aree o ai loro parenti e affini di primo grado;
  2. gli strumenti di pianificazione urbanistica riservono più del 60 per cento dell’area ovvero della volumetria all’edilizia abitativa agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato;
  3. con il 40 per cento dell’area ovvero della volumetria della zona mista sarebbe stato possibile, per il precedente proprietario, realizzare un alloggio di almeno 495 metri cubi.”

(4) Dopo il comma 7 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“7/bis Le possibili maggiori entrate del comune o del suo consorzio in base a quanto disposto dal comma 7 del presente articolo, devono essere restituite alla Provincia entro 120 giorni dalla cessione delle aree agli assegnatari. In questo caso non sono dovuti gli interessi legali.”

(5) Il comma 9 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“9. Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 60 per cento della spesa riconosciuta per i lavori. Sono escluse le misure di prevenzione di calamità naturali, che possono essere finanziate ai sensi dell’articolo 89. Su richiesta del comune può essere concesso un anticipo nella misura del 60 per cento della spesa preventivata nella domanda di contributo e conforme ai lavori previsti dal presente comma. Il contributo definitivo spettante viene determinato in base al rendiconto finale e non può superare il 60 per cento della spesa riconosciuta per i lavori. Dal contributo definitivo viene detratto l’anticipo eventualmente già concesso. Qualora, sulla base del rendiconto finale, dovesse essere necessario restituire una parte dell’anticipo, non sono dovuti gli interessi legali. Il rendiconto finale deve essere presentato entro cinque anni dalla data di concessione dell’anticipo, altrimenti il contributo è revocato. Su richiesta motivata del comune, il termine per la presentazione del rendiconto finale può essere prorogato di al massimo tre anni.”

(6) Il primo periodo del comma 14 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti periodi: “Il comune deve restituire alla Provincia il finanziamento concesso entro 120 giorni dalla cessione delle aree agli assegnatari. Il suddetto finanziamento deve comunque essere restituito entro quattro anni dalla sua concessione, anche se le aree non sono ancora state assegnate.”

(7) Il quarto periodo del comma 14 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Su richiesta del comune il termine per la restituzione degli anticipi può essere prorogato al massimo di ulteriori cinque anni se il comune ne dà adeguata motivazione o se si tratta di interventi di interesse sovracomunale.”

(8) Nel comma 2 dell’articolo 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola: “o” è sostituita dalla parola: “e”.

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