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e) Legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 151)
Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 al B.U. 22 dicembre 2022, n. 51.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, “Edilizia residenziale pubblica e sociale” e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Nella lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, le parole: “dalla Giunta provinciale” sono soppresse.

(2) Nel testo italiano del comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, le parole: “distretti sanitari” sono sostituite dalle parole: “comprensori sanitari”.

(3) L’alinea del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito:

“1. Con regolamento di esecuzione, sentite le parti sociali e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, sono stabiliti i requisiti e i criteri di preferenza per l’assegnazione di abitazioni in locazione a canone sociale e a canone sostenibile nonché per l’ammissione nelle case albergo in riferimento a quanto segue:”

(4) Il comma 6 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito:

“6. Le ispezioni e i controlli necessari ad accertare la sussistenza dei presupposti per la revoca sono effettuati dal personale dell'IPES. Le predette attività di ispezione e controllo possono essere effettuate, previa richiesta motivata, in cooperazione con i Corpi e servizi di polizia locale, nonché, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e previa stipulazione di appositi protocolli di collaborazione, con i competenti organi dello Stato.”

(5) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito: “L’IPES esegue le ispezioni e i controlli necessari tramite proprio personale incaricato.”

(6) Le lettere k) e l) del comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, sono soppresse.

(7) Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

„3. A decorrere dalla data di applicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale sono abrogati i seguenti articoli della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche:

  1. i commi 1, 2, 2/bis, 2/ter, 3, 4 e 5 dell’articolo 122;
  2. gli articoli da 123 a 127.”
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