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e) Legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 151)
Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 al B.U. 22 dicembre 2022, n. 51.

Art. 6 (Ulteriori modifiche)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“1/bis Nel caso di un mutuo decennale senza interessi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera R), e dell’articolo 78/ter o della deliberazione della Giunta provinciale 10 giugno 2014, n. 691, il sussidio di emergenza consiste nella concessione di un massimo di ulteriori cinque anni per il rimborso delle rate, se si presume che con questo sussidio sia assicurata stabilmente alla famiglia la proprietà dell'alloggio.”

(2) Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola: “abitazione” è sostituita dalle parole: “abitazione popolare ai sensi dell’articolo 41”, e nell’ultimo periodo le parole: “110 m2” sono sostituite dalle parole: “quella di un’abitazione popolare ai sensi dell’articolo 41”.

(3) Dopo il comma 12 dell’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“13. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo non è richiesto nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare indicati all'articolo 7/ter, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sia una persona con un’invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, una persona cieca civile o sorda, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria, o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

(4) Alla fine del comma 5 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per l’accesso alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l’acquisto di alloggi per il fabbisogno abitativo primario sono richiesti 20 punti.”

(5) Dopo il comma 5 dell’articolo 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/bis. La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può aumentare la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4 di un massimo di 5 punti percentuali, anche in misura differenziata a seconda del tipo di intervento agevolato.”

(6) Il comma 6 dell’articolo 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“6. Per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario del proprietario, la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4, tenuto conto di quanto disposto dal comma 5/bis, viene aumentata di 5 punti percentuali.”

(7) L’articolo 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 74 (Finanziamento del recupero di edifici con destinazione particolare)

1. È agevolato il recupero di edifici o parti di essi che già prima della presentazione della domanda erano destinati a case canoniche o a ospitare comunità religiose e che, anche dopo il recupero, conservano la stessa destinazione d’uso abitativo per le medesime comunità religiose.

2. È agevolato il recupero di edifici o parti di essi da parte di enti pubblici o di organizzazioni senza scopo di lucro, iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche, che si impegnano, tramite atto unilaterale d’obbligo, a destinare tali edifici a studentati, a case albergo per persone con contratto di lavoro o di apprendistato, a progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, nonché per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili.

3. Per i lavori di recupero su edifici o parti di essi che non siano stati oggetto di lavori analoghi negli ultimi 25 anni è concesso un contributo in conto capitale. Gli arredi sono esclusi dal contributo. È necessario comprovare la piena proprietà o il diritto di superficie per almeno 99 anni sull’immobile oggetto dell’agevolazione edilizia.

4. Gli immobili recuperati devono mantenere la stessa destinazione d’uso per 20 anni. Il proprietario stipula un apposito atto unilaterale d'obbligo con il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. Se il proprietario non adempie alle disposizioni dell’atto unilaterale d'obbligo stipulato, l’agevolazione edilizia è revocata. La revoca comporta la restituzione dell’importo dell’agevolazione, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di accesso all’agevolazione e di erogazione della stessa e definisce i contenuti dell’atto unilaterale d’obbligo e le modalità di rinuncia all’agevolazione.”

(8) L’articolo 74/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

(9) L’articolo 87/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“Art. 87/bis (Individuazione di aree per l’edilizia sociale)

1. Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di costruzione dell’Istituto per l’edilizia sociale, la Giunta provinciale chiede ai comuni in cui non sono ancora stati realizzati i programmi di costruzione, di comunicare la disponibilità di aree idonee alla realizzazione di tali programmi.

2. In caso di inerzia del comune e purché siano disponibili aree idonee, queste sono destinate d’ufficio all’edilizia agevolata dalla Giunta provinciale, mediante variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione. Il comune deve espropriare le aree così individuate a favore dell’Istituto per l’edilizia sociale.”

(10) Dopo il comma 1 dell’articolo 137/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:

“2. Qualora il comune abbia approvato un progetto relativo alla realizzazione dell’abitazione per il fabbisogno abitativo primario prima dell’entrata in vigore della modifica dell’articolo 40, comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, disposta con legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, può essere presentata una domanda di agevolazione edilizia per la costruzione fino al rilascio della licenza d’uso ovvero alla segnalazione certificata per l’agibilità.

3. La modifica di cui all’articolo 40, comma 6, della presente legge, si applica anche alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, non sia presente un provvedimento di concessione o di esclusione definitivo.”

(11) Dopo l’articolo 145/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 145/ter (Norma transitoria all’articolo 87/bis)

1. Gli enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, e che all'entrata in vigore del presente articolo siano proprietari di aree, individuate sulla base dei programmi di costruzione approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 90, possono richiedere, fino al 1° gennaio 2024, le agevolazioni di cui agli articoli 87/bis e 90, nella versione previgente all'entrata in vigore del presente articolo, in base ai criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 del 20 settembre 2010.”

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