1. I beneficiari possono richiedere la concessione e l'erogazione delle seguenti anticipazioni:
a) anticipazione del 50 per cento, calcolata sulla base dell’ultimo contributo concesso. Tale anticipazione viene erogata in attesa dell'assegnazione del contributo per l'anno di riferimento. L’anticipazione viene richiesta contestualmente alla domanda entro il 15 dicembre prima dell’anno di rifermento;
b) anticipazione dell’80 per cento del contributo concesso per l'anno di riferimento. Tale anticipazione può essere richiesta insieme alla documentazione a corredo della domanda fino al 31 maggio.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 lettera a), può essere integrata fino all'80 per cento del contributo concesso per l'anno di riferimento, a condizione che l’apposita richiesta venga presentata entro il 31 maggio.