1. A favore dei beneficiari possono essere concessi contributi per il funzionamento didattico-amministrativo in conformità ai criteri approvati dalla Giunta provinciale per le assegnazioni ordinarie alle scuole pubbliche. Gli importi previsti dai criteri citati sono la base di calcolo per le analoghe spese delle scuole private paritarie. Qualora la spesa per il funzionamento didattico-amministrativo preventivata nella domanda risulti inferiore alla quota prevista dai criteri citati, verrà riconosciuto tale importo ai fini dell'agevolazione. Nel caso in cui la scuola privata paritaria non abbia istituito tutte le classi del corso di studio, gli importi base dei criteri per la direzione, le aule speciali e i laboratori vengono ridotti in proporzione al numero delle classi funzionanti.
2. Le scuole private paritarie possono beneficiare inoltre di contributi straordinari per iniziative particolari, che sono debitamente descritte e motivate.