1. Un diploma o una qualifica professionale dopo il completamento di un percorso professionale non attinente può comportare una riduzione del periodo di apprendistato in azienda e della formazione scolastica professionale se l'obiettivo formativo per la rispettiva attività oggetto di apprendistato può essere raggiunto nel tempo ridotto.
2. Ai fini di cui al comma 1, il titolo raggiunto viene valutato rispetto agli obiettivi formativi dell'attività oggetto di apprendistato a cui si aspira che sono stati definiti nel programma didattico e nel quadro formativo aziendale. La valutazione viene effettuata dal direttore provinciale competente per l’apprendistato in accordo con le scuole professionali provinciali interessate, con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale.