1. L’assolvimento positivo del secondo anno di un percorso professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, attinente viene riconosciuto quale credito formativo pari a dieci mesi di apprendistato. L’apprendista è esonerato dal primo anno della formazione scolastica professionale.