1. Per ciascun figlio minorenne è riconosciuto un importo pari a 70,00 euro mensili per un valore ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro. Per un valore ISEE compreso tra 15.000,01 euro e 40.000,00 euro è riconosciuto un importo pari a 55,00 euro mensili.
2. Per ciascun figlio disabile, così come definito all’articolo 2, o persona equiparata ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b), è riconosciuto - per un valore ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro - un importo pari a 300,00 euro mensili se minorenne, fino al mese in cui è raggiunta la maggiore età, e pari a 250,00 euro mensili se maggiorenne. Per un valore ISEE compreso tra 15.000,01 euro e 40.000,00 euro è riconosciuto un importo pari a 170,00 euro mensili se minorenne, fino al mese in cui è raggiunta la maggiore età, e pari a 120,00 euro mensili se maggiorenne.