1. L’assegno di cui all’articolo 14 spetta ai nuclei familiari così come definiti ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previsto per l’accesso all’assegno unico e universale per i figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, fatte salve le specificità collegate alle situazioni di equiparazione previste.
2. Il genitore o la persona affidataria richiedente deve essere residente ininterrottamente da almeno cinque anni in provincia di Bolzano. In alternativa tale requisito deve essere posseduto dall’altro genitore presente sullo stato di famiglia del richiedente. Il requisito della residenza quinquennale deve essere maturato al momento della presentazione della domanda.
3. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
4. L’importo dell’assegno per i figli è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare definita dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, così come previsto per la quantificazione dell’assegno unico e universale per i figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
5. L’assegno per i figli non spetta in caso di mancata dichiarazione del valore ISEE di cui al comma 4, ovvero in caso di attestazione ISEE con omissioni o difformità.