1. L’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura verifica l’ammissibilità delle domande nonché i dati e le dichiarazioni ivi contenuti. Accerta inoltre che con la concessione dell’aiuto non venga superato il massimale di cui all’articolo 1, comma 2, e che sussistano i requisiti previsti per la concessione dell’aiuto stesso.