1 L'aiuto è concesso a titolo di compensazione dei costi per l'alimentazione invernale delle api che non sono stati coperti a causa delle perdite di produzione e ammonta a euro 20,00 per ogni colonia di api registrata nella banca dati nazionale entro il 31 dicembre 2021.
2. L’aiuto non viene concesso se l’ammontare dei costi di cui al comma 1 è inferiore a euro 100,00.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al/alla richiedente non può superare euro 25.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
4. L’aiuto viene concesso solo nell’anno 2022.
5. L’aiuto serve a indennizzare gli apicoltori e le apicoltrici delle perdite subite a causa delle condizioni atmosferiche avverse dell’anno 2021.