1. Ha diritto a richiedere il rimborso di cui all’articolo 2:
a) il personale delle scuole dell’infanzia;
b) il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie;
c) il personale docente delle scuole professionali provinciali e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica;
d) il personale docente delle scuole di musica;
e) le collaboratrici e i collaboratori all’integrazione;
f) le educatrici e gli educatori sociali delle scuole.
2. Il rimborso di cui all’articolo 2 spetta al personale in servizio per almeno tre mesi a decorrere dal 5 marzo 2020 fino al 15 novembre 2021; esso spetta anche al personale cessato dal servizio. Per servizio si intende lo svolgimento di attività didattica o attività di supporto.