1. La concessione dei rimborsi avviene fino alla concorrenza delle risorse all’uopo stanziate negli appositi capitoli di bilancio.
2. Nel caso in cui i mezzi non fossero sufficienti per evadere tutte le domande, viene stilata una graduatoria unica di tutte le persone in possesso dei requisiti per il rimborso, applicando i seguenti criteri di priorità:
a) personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dell’idoneità o dell’abilitazione all’insegnamento, in servizio o cessato dal servizio;
b) personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in servizio o cessato dal servizio.
3. Per la formazione della graduatoria di cui al comma 2 si considerano i requisiti posseduti dal personale al momento della presentazione della domanda di rimborso.
4. Se non è possibile soddisfare tutte le domande relative a una delle categorie di personale stabilite dal comma 2, l’ammontare del rimborso viene decurtato pro quota fino alla capienza.