(1) Ai giornalisti/Alle giornaliste della pubblica amministrazione, è attribuita una indennità redazionale volta a remunerare l’organizzazione in modo flessibile del proprio tempo di lavoro correlandolo alle esigenze della struttura di appartenenza, fatto salvo il rispetto dell’orario di lavoro settimanale e dei riposi giornalieri e settimanali.
(2) L'indennità redazionale viene corrisposta mensilmente per dodici mesi ed è determinata sullo stipendio iniziale mensile di livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza nella seguente misura:
(3) L’indennità redazionale è incompatibile con l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo e per chiamate fuori orario.
(4) L'indennità redazionale mensile non è attribuita, per la sola durata del rispettivo periodo, nel caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni di servizio e la maternità obbligatoria) superiori a 30 giorni continuativi.