(1) Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale i giornalisti/le giornaliste della pubblica amministrazione sono iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) secondo le previsioni di cui all’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall’articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(2) I giornalisti/Le giornaliste della pubblica amministrazione possono aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige (Laborfonds) con le modalità e le quote di contribuzione, sia a carico del datore di lavoro che a carico del lavoratore/della lavoratrice, previste a livello di contrattazione collettiva di intercomparto.