1. Escluse le domande per l’acquisto di attrezzature o equipaggiamenti, i beneficiari dei contributi di cui all’articolo 2, in quanto enti non aventi scopo di lucro, possono dare prova di una parte della spesa ammessa quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci a favore degli enti medesimi, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
2. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa è riconosciuto un importo massimo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa. L’importo orario convenzionale è adeguato annualmente secondo l’indice ISTAT con deliberazione della Giunta provinciale.
3. L’ente beneficiario non può avvalersi del beneficio di cui al comma 2 per la partecipazione degli aderenti alle sedute degli organi sociali.
4. L’attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore d’opera, salvo il rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio in automobile secondo le tariffe provinciali vigenti per i dipendenti provinciali.
5. Non sarà presa in considerazione l’attività di volontariato prestata dal personale dipendente e dai soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a favore dell’ente beneficiario.