1. La liquidazione dei contributi di cui ai presenti criteri è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’Area funzionale Turismo.
2. La liquidazione dei contributi è effettuata dietro presentazione della domanda di liquidazione, corredata di una dichiarazione del richiedente ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sulla regolare effettuazione dell’investimento. Alla domanda di liquidazione vanno altresì allegate le fatture quietanzate o i contratti di acquisto o di leasing registrati. La regolare esecuzione dei lavori può essere documentata anche da un verbale di sopralluogo e da un certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori sulla base dello stato finale dei lavori particolareggiato, della contabilità dettagliata e di documentazione planimetrica e fotografica, ai sensi dell’articolo 2, comma 2/bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, lo stesso viene ridotto e revocato in proporzione.
3. All’atto della liquidazione delle agevolazioni di cui all’articolo 3 va verificato che i beni d’investimento risultanti dalla documentazione di spesa corrispondano, per quanto riguarda il loro utilizzo, a quelli preventivati nella domanda di agevolazione.