1. Le sovvenzioni annue forfettarie per le spese di manutenzione di modesta entità dei rifugi alpini di cui all’articolo 26 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, vengono concesse sulla base delle domande presentate all’Area funzionale Turismo. Le sovvenzioni complessivamente non possono superare il 25% delle disponibilità annualmente iscritte sui capitoli del bilancio provinciale riservate ai rifugi alpini.
2. Le spese di manutenzione di modesta entità dei rifugi alpini di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) spese per l’attuazione di misure urgenti e impreviste, quali la riparazione, l’acquisto e la sostituzione di elementi degli edifici e delle attrezzature, ivi compresi sia gli impianti accessori necessari all’attività del rifugio alpino sia le misure necessarie per la sicurezza generale degli ospiti;
b) spese per la sostituzione o la riparazione di mobili danneggiati e/o elettrodomestici guasti;
c) spese di vitto, alloggio e viaggio in automobile sostenute dai volontari in occasione e con riferimento ai lavori di piccola manutenzione, da rimborsare secondo le tariffe provinciali vigenti per i dipendenti provinciali;
d) l’attività di volontariato per lavori di piccola manutenzione del rifugio, escluso il lavoro di tipo amministrativo, riconosciuta quale spesa;
e) le spese di trasporto con elicottero per l’attuazione delle misure necessarie di cui al presente comma.