1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10/bis della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche (di seguito denominata “legge”), i presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale in attuazione del capo II della legge e dell’articolo 26, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche.