(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive modifiche, le parole: “decreto di vincolo paesaggistico di cui all’articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16” sono sostituite dalle parole: “vincolo paesaggistico di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9,”.
(2) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive modifiche, le parole: “dell’articolo 21” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 99”.
(3) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, le parole: “Der Landesausschuß” sono sostituite dalle parole: “Die Landesregierung”.
(4) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8 le parole: “Trentino-Alto Adige” sono soppresse.
(5) L’articolo 3 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 3
1. Se non diversamente disciplinato nel rispettivo decreto di vincolo paesaggistico, per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è competente la Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio.”
(6) Gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive modifiche, sono abrogati.