(1) Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, sono inseriti i seguenti articoli 21/bis e 21/ter:
“Art. 21/bis (Riunioni in modalità telematica)
1. Le riunioni degli organi collegali delle scuole a carattere statale e delle scuole professionali possono svolgersi anche in modalità telematica.
2. Le deliberazioni adottate in tali riunioni hanno la stessa efficacia delle deliberazioni adottate nelle riunioni svolte in presenza.
Art. 21/ter (Elezioni in modalità telematica)
1. Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali delle scuole a carattere statale e delle scuole professionali possono essere effettuate mediante votazione elettronica tramite internet, purché sia rispettato il principio della votazione personale e segreta.”