(1) Dopo il comma 15 dell’articolo 32 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“15/bis Le adunanze e le votazioni di cui al presente articolo possono svolgersi anche in modalità telematica, fermo restando l’obbligo di presenza nei casi espressamente previsti. Le deliberazioni adottate in tali adunanze hanno la stessa efficacia delle deliberazioni adottate nelle adunanze svolte in presenza.”