(1) A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 in seguito all’emergenza da Covid-19, a favore delle imprese beneficiarie di contributi per investimenti in comprensori sciistici ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, non più liquidabili in quanto decorso il termine di cui all’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, il contributo potrà essere nuovamente concesso facendo salva la domanda presentata nell’anno 2019 per i medesimi investimenti.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1.200.400,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.
(3) In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il contributo in favore dei maestri di sci iscritti nell’albo professionale provinciale alla data del 14 febbraio 2021 è concesso nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, tenuto conto dei trasferimenti statali, secondo le modalità, le condizioni, compresa la cumulabilità con altre misure, e i criteri definiti dalla Giunta provinciale.