1. Se a causa di circostanze particolari, come emergenze epidemiologiche, non fosse possibile svolgere la procedura concorsuale secondo le disposizioni sopraccitati oppure fosse possibile svolgerla solo in osservanza di norme di sicurezza rigide e complesse, il direttore/la direttrice della Ripartizione Personale può disporre le seguenti misure:
a) La procedura concorsuale può essere sospesa o interrotta, con la possibilità che le prove eventualmente già effettuate possano essere riconosciute per future procedure concorsuali.
b) Per le singole parti delle prove di esame l‘amministrazione può rinviare le scadenze previste nel bando.
c) Le prove orali possono essere svolte in modalità telematiche.
2. Il personale non può far valere richieste risarcitorie o altri diritti per il solo fatto che sono state disposte tali misure.