1. Il sussidio è concesso nella seguente entità:
a) 3.000,00 euro per i richiedenti di cui all’articolo 3 che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° ottobre 2019;
b) 5.000,00 euro per i richiedenti di cui all’articolo 3 che hanno iniziato l’attività entro il 30 settembre 2019 e nel 2019 hanno impiegato fino a due addetti;
c) 7.500,00 euro per i richiedenti di cui all’articolo 3 che hanno iniziato l’attività entro il 30 settembre 2019 e nel 2019 hanno impiegato più di due e fino a quattro addetti;
d) 10.000,00 euro per i richiedenti di cui all’articolo 3 che hanno iniziato l’attività entro il 30 settembre 2019 e nel 2019 hanno impiegato più di quattro addetti.