1. L’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno l’8 per cento delle domande approvate. Svolge inoltre controlli in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.
2. L’individuazione delle domande da sottoporre al controllo a campione avviene mediante sorteggio dall’elenco dei sussidi liquidati nell’anno di riferimento.
3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri o omesso di fornire informazioni dovute.
4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.
5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, la violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca del sussidio e l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo deve concludersi entro 180 giorni dall’avvio del procedimento stesso.