(1) Per il mantenimento della scelta in favore del pediatra fino al 16° anno di età del paziente sono considerati come “particolari” ai fini dell’accoglimento della richiesta del genitore le seguenti situazioni:
- patologia grave, cronica e persistente;
- immaturità psico-fisica;
- situazioni psico-sociali causa di rischi o problematiche fisiche gravi.
(2) Ai sensi dell’articolo 38, comma 13 ACN le scelte di cui al co. 1 non concorrono al massimale.
(3) La richiesta del genitore o dell’esercente la potestà di genitore deve essere accompagnata dall’attestazione del pediatra e dalla sua accettazione della prosecuzione dell’assistenza.
(4) Le situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) vengono autorizzate dal Comitato aziendale.
(5) L’Azienda Sanitaria comunica alla famiglia dell’assistito, almeno due mesi prima, la revoca della scelta per compimento del 14° anno di età e l’annotazione che, per situazioni particolari può essere richiesto, in deroga, il mantenimento della scelta in carico al pediatra fino al 16° anno di età.
(6) In caso di mancata comunicazione alla famiglia da parte dell’Azienda, l’assistito può esercitare la facoltà di cui sopra anche oltre il termine previsto.