(1) Preso atto della carenza nella Provincia di pediatri in possesso dei requisiti previsti e che le zone carenti pubblicate non vengono coperte e dovendo comunque garantire la copertura assistenziale ai cittadini iscritti al Sistema Sanitario provinciale (di seguito SSP), si concorda che i pediatri iscritti negli elenchi possano acquisire temporaneamente in deroga, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del vigente ACN, un numero massimo di scelte pari a 1.200 unità.
(2) Viene comunque fatta salva la deroga prevista all’articolo 38, comma 9 del vigente ACN.
(3) Preso atto di quanto previsto dal comma 1, fermo restando che concorrono al massimale di 1.200 scelte solo quelle di assistiti residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, per garantire la massima qualità dell’assistenza erogata, le scelte temporanee di cui all’articolo 39, commi 7 e 11 dell’ACN non concorrono alla determinazione del massimale individuale entro il limite del 10% dello stesso.
(4) Per quanto riguarda le scelte mediche riferite all’articolo 38, comma 8 dell’ACN (deroga entro la percentuale del 10% del massimale in favore dei neonati) si intende per neonato sia il bambino di età da zero a tre mesi, sia il bambino per il quale non è mai stata effettuata la scelta medica (bambino prematuro o adottato).
(5) Determinate categorie di pazienti pediatrici con particolari bisogni assistenziali intensivi, definite in base a criteri individuati dal Comitato provinciale non rientrano nel limite di massimale.
(6) In caso di necessità ed urgenza e dopo avere espletato tutte le procedure previste dall’ACN, l’Azienda Sanitaria può prevedere un aumento temporaneo del massimale di scelte per il singolo pediatra, sentito il Comitato aziendale.
(7) A favore di quei pediatri che ai sensi del comma precedente assistono un numero di pazienti superiore al massimale, fino all’insediamento di un nuovo medico in quell’ambito territoriale, è riconosciuto un compenso una tantum omnicomprensivo di cui all’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e s.m.i. per ogni ulteriore paziente.
(8) L’Azienda Sanitaria può autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale, in misura non inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi provinciali, come previsto all’articolo 32, comma 8, ACN.
(9) I pediatri interessati all’autolimitazione di cui al comma precedente devono presentare apposita richiesta all’Azienda prevedendo un periodo minimo di 2 mesi tra la data di presentazione e l’inizio dell’autolimitazione, salvo casi particolari da valutarsi in Comitato aziendale.
(10) Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima di tre anni dalla data di decorrenza della autolimitazione salvo diversa valutazione da parte del Comitato aziendale.