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k) Contratto collettivo 13 novembre 2020 1)
Accordo integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta

1)
Pubblicato nel B.U. del 3 dicembre 2020, n. 49.

Art. 1 (Principi generali)

(1) Il presente Accordo integrativo provinciale (di seguito AIP) disciplina le materie ad esso demandate dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i. (di seguito ACN) ed apporta al medesimo le integrazioni e le modificazioni richieste dalle specificità locali.

(2) Con riferimento agli istituti giuridici contemplati dall’ACN e per gli aspetti dallo stesso demandati ad eventuale ulteriore disciplina in sede locale, il presente Accordo provinciale integrativo può essere integrato mediante successivi accordi.

(3) Entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo ACN, le parti concordano la riapertura del tavolo di trattativa per le opportune modifiche.

Art. 2 (Decorrenza e rinvio)

(1) Il presente Accordo decorre dal primo giorno del mese successivo dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, fatte salve specifiche decorrenze espressamente indicate per taluni istituti.

(2) Per quanto non previsto dal presente AIP si applicano le disposizioni previste dall’ACN.

Art. 3 (Comitato provinciale)

(1) In sede provinciale è costituito un Comitato provinciale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta (di seguito pediatri) previsto dall’articolo 24 dell’ACN, avente composizione paritaria.

(2) Il Comitato provinciale è costituito da rappresentanti di Parte pubblica (Assessorato provinciale alla Salute e Azienda sanitaria dell’Alto Adige, quest’ultima di seguito sarà nominata Azienda Sanitaria) e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (di seguito OO.SS.) maggiormente rappresentative a livello provinciale a norma dell’articolo 22 dell’ACN.

(3) Il Comitato è paritetico relativamente alle parti rappresentate e non al numero di persone presenti.

(4) I rappresentanti dei medici sono nominati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello provinciale.

(5) Il Comitato provinciale è composto da tre rappresentanti della Parte pubblica, compreso il Presidente, e da tre rappresentanti delle OO.SS. aventi diritto

(6) Il Comitato provinciale è presieduto dall’Assessore o dall’Assessora provinciale alla Salute o da un suo delegato.

(7) Per ogni membro effettivo della Parte pubblica e delle OO. SS. è designato un membro sostituto che partecipa alle riunioni in caso di assenza del titolare.

(8) Le parti, qualora si trattino argomenti specifici che richiedano competenza in materia, nelle riunioni del Comitato provinciale possono avvalersi di un esperto o consulente tecnico.

(9) Tale esperto o consulente tecnico, in quanto non facente parte del Comitato provinciale, non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso o rimborso spese da parte dell’Amministrazione pubblica.

(10) I compiti e la regolamentazione riguardante il Comitato provinciale sono quelli previsti dall’articolo 24 del vigente ACN.

(11) Il Comitato provinciale valuta la carenza assistenziale ai fini della determinazione delle zone carenti.

(12) La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (di seguito Provincia) fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato provinciale.

(13) Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

(14) Entro novembre di ogni anno il Comitato approva e definisce i contenuti dei progetti obiettivo di interesse provinciale per l’anno successivo.

(15) Qualora il Comitato non raggiunga un parere unitario in merito ad una questione posta all’ordine del giorno, sarà preso atto nel verbale di quanto espresso da ciascun componente del Comitato stesso.

Art. 4 (Comitato aziendale)

(1) A livello aziendale è costituito il Comitato aziendale composto da tre rappresentanti di Parte pubblica e tre rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale.

(2) I compiti e la regolamentazione del Comitato aziendale sono quelli previsti dall’articolo 23 del vigente ACN.

(3) Le parti possono, qualora si trattino argomenti specifici che richiedano competenza in materia, avvalersi di un esperto o un consulente tecnico alle riunioni del Comitato aziendale.

(4) Alle persone di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese per la presenza da parte dell’Amministrazione pubblica.

(5) Le competenze e la modalità di funzionamento del Comitato aziendale sono definite dal Comitato provinciale.

Art. 5 (Rapporto ottimale)

(1) La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 833/1978 e dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo (di seguito d.lgs.) n. 502/1992 nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.

(2) Agli effetti del comma 1 l'assistenza primaria è organizzata per distretti e/o ambiti territoriali.

(3) L’Azienda Sanitaria cura la tenuta degli elenchi dei pediatri convenzionati per l'erogazione dell'assistenza pediatrica primaria, articolati per distretti o ambiti territoriali.

(4) Ai sensi dell’articolo 32, comma 8 dell’ACN il rapporto ottimale nella Provincia Autonoma di Bolzano è 1: 600 o frazione superiore a 300, di pazienti di età compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti in quell’ambito territoriale che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambito territoriale.

(5) Al fine di evitare ingiustificate interruzioni nell’erogazione dell’assistenza sanitaria il cittadino straniero, una volta scaduto il proprio permesso (o carta) di soggiorno, mantiene l’iscrizione nell’elenco del proprio pediatra per un ulteriore periodo di tre mesi con corresponsione dei relativi emolumenti al pediatra nelle more del rinnovo del permesso.

(6) L’Azienda Sanitaria dovrà provvedere affinché al cittadino extracomunitario venga comunicato, eventualmente anche per mezzo di informativa scritta, fin dal momento dell’iscrizione, che dopo la scadenza del proprio permesso di soggiorno lo stesso presenti al più presto, nelle more del rinnovo, allo sportello la documentazione dell’avvenuta richiesta alla Questura del rinnovo del permesso di soggiorno senza aspettare il rilascio del permesso rinnovato, pena lo scadere del proprio diritto all’assistenza erogata dal pediatra.

Art. 6 (Massimale di scelte e sue limitazioni)

(1) Preso atto della carenza nella Provincia di pediatri in possesso dei requisiti previsti e che le zone carenti pubblicate non vengono coperte e dovendo comunque garantire la copertura assistenziale ai cittadini iscritti al Sistema Sanitario provinciale (di seguito SSP), si concorda che i pediatri iscritti negli elenchi possano acquisire temporaneamente in deroga, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del vigente ACN, un numero massimo di scelte pari a 1.200 unità.

(2) Viene comunque fatta salva la deroga prevista all’articolo 38, comma 9 del vigente ACN.

(3) Preso atto di quanto previsto dal comma 1, fermo restando che concorrono al massimale di 1.200 scelte solo quelle di assistiti residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano, per garantire la massima qualità dell’assistenza erogata, le scelte temporanee di cui all’articolo 39, commi 7 e 11 dell’ACN non concorrono alla determinazione del massimale individuale entro il limite del 10% dello stesso.

(4) Per quanto riguarda le scelte mediche riferite all’articolo 38, comma 8 dell’ACN (deroga entro la percentuale del 10% del massimale in favore dei neonati) si intende per neonato sia il bambino di età da zero a tre mesi, sia il bambino per il quale non è mai stata effettuata la scelta medica (bambino prematuro o adottato).

(5) Determinate categorie di pazienti pediatrici con particolari bisogni assistenziali intensivi, definite in base a criteri individuati dal Comitato provinciale non rientrano nel limite di massimale.

(6) In caso di necessità ed urgenza e dopo avere espletato tutte le procedure previste dall’ACN, l’Azienda Sanitaria può prevedere un aumento temporaneo del massimale di scelte per il singolo pediatra, sentito il Comitato aziendale.

(7) A favore di quei pediatri che ai sensi del comma precedente assistono un numero di pazienti superiore al massimale, fino all’insediamento di un nuovo medico in quell’ambito territoriale, è riconosciuto un compenso una tantum omnicomprensivo di cui all’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e s.m.i. per ogni ulteriore paziente.

(8) L’Azienda Sanitaria può autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale, in misura non inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi provinciali, come previsto all’articolo 32, comma 8, ACN.

(9) I pediatri interessati all’autolimitazione di cui al comma precedente devono presentare apposita richiesta all’Azienda prevedendo un periodo minimo di 2 mesi tra la data di presentazione e l’inizio dell’autolimitazione, salvo casi particolari da valutarsi in Comitato aziendale.

(10) Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima di tre anni dalla data di decorrenza della autolimitazione salvo diversa valutazione da parte del Comitato aziendale.

Art. 7 (Graduatoria provinciale)

(1) Con decorrenza dall’anno 2021 la predisposizione della graduatoria provinciale dei pediatri per titoli utile ai fini dell’espletamento delle attività convenzionali dei medici pediatri avviene secondo le modalità previste dal vigente ACN.

(2) La graduatoria provinciale dei pediatri di libera scelta è resa pubblica mediante pubblicazione sui siti internet della Provincia e dell’Azienda Sanitaria.

(3) In aggiunta ai requisiti previsti al comma 2 dell’articolo 15 ACN in Provincia come requisito essenziale ai fini dell’inclusione in graduatoria dei medici pediatri è richiesto anche il rispetto delle vigenti norme sull’obbligo di bilinguismo.

(4) Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza all’assistenza pediatrica che l’Azienda Sanitaria non sia riuscita a coprire ai sensi dell’articolo 33 e ai sensi all’articolo 39, comma 12 ACN, questa, al fine di poter continuare a garantire l’assistenza sanitaria ai pazienti in età pediatrica, sulla base delle domande vi presentate, può conferire incarichi a tempo determinato della durata fino ad un anno.

(5) Gli incarichi di cui al comma 4 e l’eventuale proroga di un incarico provvisorio sono da conferire seguendo criteri di precedenza da stabilirsi in Comitato aziendale e nel rispetto dell’articolo 37 ACN.

Art. 8 (Assistenza sanitaria territoriale)

(1) Ai sensi dell’articolo 4/sexies e s.m.i. della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”, l’assistenza sanitaria prestata dai pediatri in ambito territoriale, fermo restando il rapporto tra paziente e pediatra scelto dal paziente, è erogata secondo le modalità previste dalle disposizioni statali che promuovono lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

(2) In seguito a quanto indicato al comma 1 ed in sintonia con quanto previsto dal vigente ACN l’assistenza sanitaria territoriale ai cittadini in Provincia viene realizzata con forme associative a carattere innovativo (Aggregazioni funzionali territoriali - di seguito AFT – articolo 26/bis ACN e Unità Complesse di Cure Primarie – di seguito UCCP – articolo 26/ter ACN).

(3) La copertura assistenziale del pediatra nei confronti dei propri iscritti è garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 e dalle ore 8.00 alle 10.00 del prefestivo infrasettimanale.

Art. 9 (Mantenimento delle scelte degli ultraquattordicenni)

(1) Per il mantenimento della scelta in favore del pediatra fino al 16° anno di età del paziente sono considerati come “particolari” ai fini dell’accoglimento della richiesta del genitore le seguenti situazioni:

  1. patologia grave, cronica e persistente;
  2. immaturità psico-fisica;
  3. situazioni psico-sociali causa di rischi o problematiche fisiche gravi.

(2) Ai sensi dell’articolo 38, comma 13 ACN le scelte di cui al co. 1 non concorrono al massimale.

(3) La richiesta del genitore o dell’esercente la potestà di genitore deve essere accompagnata dall’attestazione del pediatra e dalla sua accettazione della prosecuzione dell’assistenza.

(4) Le situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) vengono autorizzate dal Comitato aziendale.

(5) L’Azienda Sanitaria comunica alla famiglia dell’assistito, almeno due mesi prima, la revoca della scelta per compimento del 14° anno di età e l’annotazione che, per situazioni particolari può essere richiesto, in deroga, il mantenimento della scelta in carico al pediatra fino al 16° anno di età.

(6) In caso di mancata comunicazione alla famiglia da parte dell’Azienda, l’assistito può esercitare la facoltà di cui sopra anche oltre il termine previsto.

Art. 10 (Istituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT))

(1) Le nuove forme organizzative pediatriche (AFT - Aggregazioni Funzionali Territoriali Pediatriche) così come previsto dal vigente ACN, dalla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, articolo 4/sexies e s.m.i. e dal Piano Sanitario Provinciale 2016-2020, saranno attivate in Provincia di Bolzano secondo le modalità previste dal Patto per la qualità della pediatria di libera scelta tra OO.SS. e Parte pubblica tramite un accordo specifico.

(2) Vengono mantenute tutte le forme associative esistenti e le relative indennità e la possibilità di nuove forme associative, come da Art. 52 (dell’ACN, sentito il parere del Comitato provinciale.

Art 11  (Patto per la qualità dell’assistenza tramite i pediatri di libera scelta)

(1) Al fine di mantenere la qualità dell’assistenza primaria tramite i pediatri come da applicazione del Contratto provinciale e per tutelare i diritti acquisiti, preso atto della differenza di prestazioni garantite e trattamento economico come da contratto previgente e quella attualmente stabilita dal vigente ACN, si è firmato il Patto della qualità dell’assistenza pediatrica.

Questo patto, che entra in vigore col presente AIP, oltre a mantenere la qualità attuale dell’assistenza pediatrica, la intende migliorare ulteriormente.

(2) In riferimento al patto per la qualità di cui all’Allegato D i pediatri assicurano:

  • a) l’identificazione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (di seguito PDTA) ed Obiettivi Assistenziali e Gestionali (di seguito OAG) condivisi tra i pediatri di libera scelta e l’Azienda Sanitaria;
  • b) l’anticipo del primo bilancio di salute con modalità da definirsi nel Comitato aziendale;
  • c1) contattabilità telefonica da parte dei propri assistiti al di fuori della fascia oraria di attività ambulatoriale tramite risposta diretta o segreteria telefonica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei giorni prefestivi. Durante l’attività ambulatoriale l’assistito deve telefonare al numero dello studio medico. Tali modalità di contatto devono essere comunicate ai pazienti tramite la Carta dei Servizi esposta negli studi medici. Il pediatra garantisce di ricontattare la propria assistita/il proprio assistito nel tempo più breve possibile, possibilmente entro tre ore, compatibilmente con l’attività svolta;
  • c2) Il medico non risponde di eventuali disservizi dovuti al malfunzionamento dei sistemi di comunicazione per motivi che non dipendono dal medico stesso. Il medico comunica tempestivamente eventuali disservizi all’Azienda;
  • d) ricerca tramite portale Tessera Sanitaria e trascrizione dell’eventuale esenzione ticket del paziente relativamente alla prescrizione di farmaci e di prestazioni di assistenza specialistica secondo la delibera provinciale
  • 21 maggio 2012, n. 762;
  • e) partecipazione ai Raggruppamenti di Attesa Omogenei (di seguito RAO) per il contenimento dei tempi d’attesa per visite e prestazioni specialistiche, definiti sulla base di un accordo fra medici prescrittori e medici specialistici che eseguono le prestazioni, secondo le procedure stabilite dall’Azienda Sanitaria nell’ambito dei Piani Provinciali;
  • f) partecipazione, per gli aspetti di competenza, all’attuazione del Piano Provinciale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale e dei Piani Provinciali di prevenzione;
  • g) consegna all’assistita/all’assistito, su sua richiesta, in caso di cessazione del rapporto convenzionale del pediatra o in caso di revoca o ricusazione della scelta, di una sintesi della cartella clinica in base alle informazioni contenute nella scheda sanitaria individuale;
  • h) le modalità organizzative della Continuità Assistenziale ove prevista.

(3) Gli OAG e i PDTA, a cui tutti i pediatri di libera scelta aderiscono, sono identificati entro il 30 settembre dell’anno precedente dal Comitato provinciale di cui all’articolo 24 del vigente ACN e successivamente elaborati da un tavolo tecnico in accordo con le OO.SS. sulla base di linee guida internazionali, studi clinici controllati randomizzati (di seguito RCT), della medicina basata su prove di efficacia (EBM) e di eventuali progetti assistenziali già esistenti.

(4) Le agevolazioni per lo studio medico principale, anche in forma di contributo per i locali di proprietà o in affitto, secondo l'articolo 4/septies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, vengono erogati secondo i rispettivi criteri approvati dalla Giunta Provinciale. 2)

2)
L'art. 11, comma 4, è stato inserito dall'allegato A della Delibera della Giunta provinciale 23 novembre 2021, n. 1009

Art. 12 (Trattamento economico)

(1) Ai sensi del vigente ACN il trattamento economico dei pediatri convenzionati per l’assistenza primaria, secondo quanto previsto dall’articolo 58, comma 1 dell’ACN si articola in:

  1. quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall’articolo 8 del vigente ACN, negoziata a livello nazionale;
  2. quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione provinciale e/o aziendale, compresi l’indennità per la medicina associata, l’indennità di collaborazione informatica, l’indennità di collaboratore di studio medico e l’indennità di personale infermieristico;
  3. quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni, concordata a livello provinciale e/o aziendale comprendente prestazioni aggiuntive erogate, assistenza domiciliare al cronico, assistenza domiciliare integrata ed integrata intensiva, prestazioni informatiche escluse quelle di cui agli articoli 58- bis e 58-ter dell’ACN, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, vaccinazioni e ulteriori attività o prestazioni richieste dall’Azienda Sanitaria;
  4. Compensi accessori per lo svolgimento di ulteriori attività concordate a livello provinciale ed aziendale insieme alle OO.SS..

A - Quota capitaria per assistito ponderata

1. Ai pediatri incaricati dei compiti di assistenza primaria dal momento dell’entrata in vigore dell’ACN è corrisposto per ciascun assistito in carico un compenso forfetario annuo, secondo ACN vigente, nonché l’assegno individuale non riassorbibile riconosciuto al pediatra per anzianità di laurea e carico assistenziale, sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2005, così come previsto dall’articolo 58, lettera A, comma 2 del vigente ACN.

2. Viene riconosciuta inoltre la quota aggiuntiva di Euro 1,39 (uno//39) (articolo 10, comma 2 ACN 2010 e articolo 6, comma 2 ACN).

3. A ciascuna/ciascun pediatra di libera scelta che assume l’incarico convenzionale a tempo indeterminato successivamente all’entrata in vigore del presente AIP, secondo quanto previsto dall’ACN art. 58 comma 8, per le prime 250 scelte (duecentocinquanta) spetta una quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso, secondo ACN vigente, quale sostegno all’attività.

4. Dall’entrata in vigore del presente AIP in base all’articolo 58, comma 4 ACN è istituito il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a euro 3,08 (tre//08) annue per ogni assistita/assistito, a cui vanno aggiunti gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli pediatri, calcolato al 1° gennaio di ogni anno.

5. L’importo di cui al comma precedente viene riconosciuto ai pediatri in rate mensili.

6. Per ciascun’assistita/ ciascun assistito che non abbia compiuto il sesto anno di età, secondo ACN Art 58 lettera A comma 9, in ragione del maggior carico di lavoro connesso all’attività nell’ambito dei progetti per la salute dell’infanzia al pediatra viene corrisposto un compenso aggiuntivo quale parte integrante della quota capitaria secondo ACN vigente.

B - Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione provinciale e/o aziendale

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le quote già destinate alle ed ai pediatri per l’incentivazione di attività in forma associativa, collaborazione informatica, collaboratore di studio e personale infermieristico, costituiscono il fondo a riparto di cui all’articolo 45 dell’ACN, quantificato sulla base di euro 4,16 (quattro//16) per assistito/anno.

2. Essendo in Provincia le relative percentuali di spesa superiori di quanto previsto dall’articolo 58 lettera B), comma 8 del vigente ACN, le risorse complessivamente impegnate e i relativi compensi per la pediatria in rete, la pediatria di gruppo e l’indennità relative al personale di studio continuano ad essere erogate a tutti i pediatri di libera scelta che ne usufruiscono mensilmente secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 dell’articolo 58 lettera B dell’ACN 2005 e s.m.i., e precisamente:

  1. pediatria di gruppo: euro 11,97 (undici//97) /paziente/anno;
  2. pediatria in rete: euro 8,05 (otto//05) /paziente/anno;
  3. collaboratore di studio (orario minimo di 10 ore/settimana/medico): euro 4,65 (quattro/65) /paziente/anno.

3. Per quanto riguarda la pediatria di gruppo valgono le disposizioni dell’articolo 52, comma 8 dell’ACN 2009 ad eccezione della ricezione delle richieste il sabato mattina.

4. Per quanto riguarda la pediatria in rete (articolo 52, comma 12 ACN) i pediatri aderenti devono concordare la distribuzione degli orari in modo da assicurare l’assistenza per almeno cinque ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio.

5. Per due giorni alla settimana la rete garantisce la chiusura pomeridiana non prima delle ore 19.00. Per fascia pomeridiana si intende la fascia oraria dalle 14.00 alle 20.00.

6. Una nuova medicina in rete deve essere approvata da parte del Comitato aziendale di cui all’articolo 4.

7. Gli assistiti hanno la possibilità di iscriversi presso un’altra o un altro pediatra facente parte della medesima rete o gruppo, a condizione che questo abbia ancora posti liberi e previo consenso, espresso per il caso singolo o in modo cumulativo, della o del pediatra che intendono revocare e della o del pediatra che intendono scegliere, salvaguardando in ogni caso la possibilità di effettuare un´altra scelta nello stesso ambito territoriale.

8. Nel caso in cui la rete comprenda pediatri di ambiti territoriali diversi si applicano le stesse modalità delle reti i cui pediatri appartengono allo stesso ambito.

9. Al fine di incentivare il progressivo miglioramento degli standard organizzativi degli ambulatori dei pediatri e la qualità delle prestazioni erogate, viene istituito un fondo provinciale di riparto, costituito dalla spesa storica per questo istituto al momento della entrata in vigore del presente accordo previsto dall’articolo 45 dell’ACN e destinato al pagamento delle indennità di pediatria di gruppo, pediatria in associazione, pediatria di rete e collaboratrici e collaboratori di studio.

10. In caso di cessazione di una o un pediatra facente parte di una forma associativa, relativamente all’incarico successivo, al medico titolare di incarico provvisorio o definitivo che svolge la sua attività secondo gli stessi standard spettano tutti i compensi previsti dall’accordo integrativo provinciale al fine di mantenere lo stesso standard organizzativo del pediatra cessato.

11. Tra gli standard organizzativi sono da considerare anche la forma associativa e il personale di studio.

12. Ai pediatri che si avvalgono di personale infermieristico assunto secondo il relativo CCNL di categoria oppure fornito da società cooperative o associazioni di servizio oppure con contratti di collaborazione previsti per soggetti con Partita Iva, è corrisposta, dalla data di entrata in vigore del presente AIP, inizialmente per 4 pediatri e fino a 1000 assistiti in carico, una indennità di euro 5,00 (cinque//00)/anno per assistito in carico. L’eventuale modifica del tetto di pediatri ed assistiti verrà concordato in Comitato provinciale in base alle necessità assistenziali.

13. In aggiunta all’importo previsto dall’articolo 58, lettera B, comma 10, dall’articolo 26-ter dell’ACN 2009 e dall’articolo 3 dell’ACN 2010, ai pediatri di libera scelta è riconosciuta, con risorse attinte al fondo di cui all’articolo 45 ACN, una indennità di euro113,07 (centotredici//07) mensili a fronte della partecipazione al fascicolo sanitario elettronico (FSE), al sistema informativo sanitario (SIS) e alla prescrizione elettronica (ePre).

14. La fruizione di tale indennità è subordinata alla presentazione dell’autocertificazione di partecipazione rilasciata dalla o dal pediatra.

15. Dall’entrata in vigore del presente accordo è istituito il fondo per il governo clinico (articolo 58, lettera B, commi 14 e 15 del vigente ACN) pari a 3,08 (tre/08) annue per ogni assistito destinato a Progetti Obiettivo provinciali, i cui contenuti saranno definiti in Comitato provinciale e con possibilità di incremento da parte dell’Azienda Sanitaria.

16. Il Comitato provinciale identifica annualmente un importo non inferiore a euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila//00) per l’implementazione di OAG e/o PDTA), progetti obiettivo e percorsi di assistenza al cronico che sono di interesse provinciale.

C - Quota variabile per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza domiciliare al cronico e assistenza integrata intensiva, vaccinazioni, prestazioni informatiche escluse quelle di cui agli articoli 58-bis e 58-ter ACN, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste dall’Azienda Sanitaria

1. Vengono mantenuti invariati gli importi previsti ed attualmente erogati per le prestazioni aggiuntive e l’assistenza domiciliare (programmata, integrata ed integrata intensiva, con particolare riguardo nei confronti degli assistiti caratterizzati da condizioni cliniche di particolare gravità come previsto dall’articolo 8 dell’ACN 08 luglio 2010), di cui all’allegato A del presente accordo.

2. Per la partecipazione alla programmazione e il monitoraggio dell’attività di cui all’articolo 25 dell’ACN è riconosciuto un compenso omnicomprensivo pari a euro 130,00 (centotrenta//00) per riunione attingendo al fondo dei bambini, da 0 a 14 anni, per i quali non è stata effettuata la scelta del pediatra.

D - Accordi provinciali ed aziendali
Ai sensi di quanto previsto dal vigente ACN all’articolo 58, lettera D, commi 1 e 3, si concorda quanto segue:

1. Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime sedi alla o al pediatra spetta, fino al raggiungimento di 500 iscritti residenti nel Comune dichiarato disagiatissima sede, come da norma vigente, un’indennità mensile di euro 635,11 (seicentotrentacinque//11).

2. Requisito per ottenere tale indennità è un congruo orario di apertura nel Comune definito disagiatissima sede, con almeno un accesso a settimana.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di assistenza previsti dal Piano Provinciale Prevenzione 2016-2020 con riguardo al flusso informativo dei dati sui Bilanci di Salute in merito a obesità e allattamento, all’accesso all’Anagrafe vaccinale, all’invio telematico dei riepiloghi di PPIP e PO, ai sensi dell’articolo 58 lettera D, comma 3 ACN, alle e ai pediatri viene riconosciuta un’indennità mensile di euro 150,00 (centocinquanta//00) (“Indennità per il flusso informativo”). Il godimento di tale indennità è subordinato all’effettivo adempimento dei compiti e decorre dal mese successivo alla comunicazione al Comprensorio sanitario di riferimento.

4. Ai sensi dell’articolo 58, lettera D, comma 3 dell’ACN, alle e ai pediatri per la contattabilità tramite cellulare su base volontaria durante le fasce orarie al di fuori della normale attività ambulatoriale è riconosciuta una indennità di euro 50,00 (cinquanta/00)/mese, con le modalità di cui all’articolo 11 comma 2, lettera c1 del presente AIP.

5. Tale indennità è erogata previa autocertificazione da parte del medico e la comunicazione del numero di cellulare al rispettivo Comprensorio sanitario che lo renderà disponibile agli iscritti.

6. Per incentivare la promozione della salute in ambito provinciale, favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare le famiglie, si riconosce al pediatra di libera scelta un importo di euro 1,00 (uno//00) annuo per paziente iscritto a fronte del rilascio gratuito di:

  1. un certificato per l’attività sportiva non agonistica con validità annuale valido sia in ambito scolastico ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, articolo 1, lettere a) e c) e dell’allegato H dell’ACN 2009, sia per attività sportive non agonistiche organizzate da enti o associazioni sia pubbliche che private ai sensi dell’articolo 21 della Legge Provinciale 13 gennaio del 1992, n. 1 e s.m.i.. Detto certificato verrà rilasciato una volta all’anno.
  2. certificati di idoneità per l’attività di volontariato (Croce bianca, Croce Rossa, Vigili del fuoco ecc.) purché non necessitanti di particolari accertamenti bioumorali e/o strumentali, utilizzando modulistica che rispetta i criteri previsti dalla normativa vigente.
  3. Certificati attestanti l’assenza per malattia del bambino da nidi o microstrutture, ai fini del pagamento della retta, previsti dalla normativa vigente. Tale certificato (uno per evento di malattia) verrà emesso al momento del rientro del bambino nella struttura.

7. Tra le funzioni della o del pediatra rientrano le certificazioni ai fini dell’astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino (Articolo 44, comma 2, lettera G dell’ACN).

8. Le certificazioni ai fini della riammissione e della prima ammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori sono state abolite con Deliberazione della Giunta Provinciale 5 novembre 2012, n.1656 e pertanto non rientrano tra i certificati di cui al comma 7, lettere a), b) e c).

9. Anche al fine di garantire i diritti acquisiti, preso atto della differenza di trattamento economico riguardante la quota capitaria prevista dal precedente accordo provinciale dei pediatri e quella attualmente prevista dal vigente ACN, con il fondo provinciale di perequazione a ogni pediatra viene riconosciuta un’indennità aggiuntiva mensile per utente a lui iscritto che è data dalla differenza tra la quota fissa mensile del compenso per singolo assistito in godimento al mese precedente all’entrata in vigore del presente AIP (“'onorario professionale”) e la corrispondente quota capitaria di cui all'art. 58, comma 1, lettera A del vigente ACN.

10. Il fondo di cui al comma precedente termina con la cessazione dell’attività convenzionale dei medici interessati.

11. Il fondo di cui al comma 9, con un tetto massimo di iscritti identificato e fissato al 15 del mese precedente all’entrata in vigore del presente AIP e comunque non superiore a 1200,00 (milleduecento//00) assistiti, verrà liquidata sulla base del numero di scelte mediche effettivamente in carico al Pediatra di libera scelta al 15 di ogni mese.

Art. 13 (Assistenza al paziente cronico)

(1) Per i pazienti affetti dalle patologie di cui all’articolo 8 ACN 2010 viene corrisposto l’importo annuo di Euro 0,25 (zero//25) di cui all’articolo 10, comma 4 dell’ACN 2010.

(2) Tale importo viene corrisposto sulla base del numero di assistiti con età inferiore ai 6 anni (articolo 10, comma 5 dell’ACN 2010).

Art. 14 (Assistenza ai turisti e visite occasionali)

(1) Per l’assistenza ai cittadini non residenti nella Provincia di Bolzano e per le visite occasionali di cittadini residenti fuori provincia, di cui all’articolo

56 dell’ACN, sono dovuti le seguenti tariffe onnicomprensive corrisposte direttamente dall’assistito:

  1. visite ambulatoriali - Euro 40,00 (quaranta//00);
  2. visite domiciliari - Euro 60,00 (sessanta//00).

Art. 15 (Indennità di bilinguismo)

(1) Ai pediatri di libera scelta in possesso dell’attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e s.m.i. o di titolo equipollente ai sensi della normativa vigente, è riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge n. 454/80 e s.m.i..

Art. 16 (Attività didattica e di tutoraggio)

(1) L’attività didattica e di tutoraggio svolta dalle e dai pediatri di assistenza primaria è regolamentata dalla legge provinciale 15 novembre 2002, n.14, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46 e s.m.i..

(2) Il relativo trattamento economico è regolamentato come da delibera della Giunta Provinciale n. 1176/2016, e s.m.i..

Art. 17 (Assistenza domiciliare programmata)

(1) Ai sensi dell’articolo 14, comma 2 del vigente ACN, il compenso per accesso dell’assistenza domiciliare programmata (Allegato E) è così rideterminato:

  1. assistenza domiciliare programmata: Euro 33,14 (trentatre//14);
  2. assistenza domiciliare integrata 1° livello: Euro 55,00 (cinquantacinque//00);
  3. assistenza domiciliare integrata intensiva di cui all’Art. 6, comma 5 del presente Accordo:
    Euro 66,00 (sessantasei//00).)

(2) Non verranno pagate retribuzioni extra per l’assistenza ambulatoriale programmata.

Art. 18 (Continuità assistenziale)

(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale (di seguito CA) per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana si stabilisce che la CA e l’assistenza ai turisti svolta dai medici di assistenza primaria, così come previsto dall’articolo 55 del vigente ACN per i MMG, si estende di norma anche agli assistibili in carico ai pediatri.

(2) Qualora ci sia la volontà della o del pediatra e ci sia l’accordo con il referente dell’AFT dei MMG del distretto sanitario, il pediatra può essere incluso nella CA nei giorni festivi e prefestivi, e pagato con gli importi previsti per i MMG.

(3) I pediatri di libera scelta su base volontaria si dichiarano disponibili a collaborare alla CA di cui al comma 1, al fine di migliorare il servizio secondo le seguenti modalità:

(4) CA notturna nei giorni feriali:

  1. Nei comuni dove la CA non è organizzata in forma attiva, il servizio di CA è svolto sotto forma di disponibilità domiciliare, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per i propri iscritti o a turno, sotto forma di associazionismo medico, con un massimo di 5 pediatri partecipanti.
  2. Se la o il pediatra per propria scelta svolge il servizio singolarmente, il compenso spettante ammonta a Euro 80,06 (ottanta//06) omnicomprensivi per notte per medico. Se per motivi contingenti nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità assistenziale in forma del turno il compenso ammonta a Euro 126,74 (centoventisei//74) omnicomprensivi per notte.
  3. Compensi spettanti per notte se il servizio di CA è svolto a turno:
    - da una o un pediatra per i pazienti iscritti presso due pediatri euro 145,51 (centoquarantacinque//51) omnicomprensivi;
    - da una o un pediatra per i pazienti iscritti presso tre pediatri: euro 173,45 (centosettantatre//45) omnicomprensivi;
    - da una o un pediatra per i pazienti iscritti presso quattro pediatri: euro 200,14 (duecento//14) omnicomprensivi;
    - da una o un pediatra per i pazienti iscritti presso cinque pediatri: euro 226,71 (duecentoventisei//71) omnicomprensivi.
  4. Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all’allegato B vengono notulate dal pediatra al Comprensorio. I pediatri che intendono svolgere tale servizio devono comunicare al Comprensorio quale forma di continuità assistenziale notturna loro intendono esplicare. Nell’eventualità dello svolgimento della CA in forma associativa, i pediatri associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti agli assistiti mediante segreteria telefonica. Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato al Comprensorio di appartenenza il riassunto dei turni di CA svolti con i rispettivi nominativi

(5) In caso di particolari esigenze assistenziali l’Azienda Sanitaria può fare accordi con le OO.SS. relativi alla CA nei giorni festivi e prefestivi.

Art. 19 (Diritto allo sciopero e prestazioni indifferibili)

(1) Per quanto attiene l’assistenza primaria si rimanda alla normativa nazionale vigente.

(2) CA in caso di sciopero:

  1. La o il pediatra che svolge attività di CA assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini in età pediatrica residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio.
  2. Preso atto della necessità di garantire alla popolazione in età pediatrica della Provincia il servizio di CA, questa, in caso di sciopero dei medici espletanti tale servizio, è temporaneamente regolamentata con le seguenti modalità: L’Azienda Sanitaria individua per ambito territoriale i nominativi dei medici tenuti a garantire le prestazioni indispensabili (di norma uno per turno) e li comunica almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero alle OO.SS. e ai medici interessati.

(3) Il medico individuato ha il diritto di esprimere entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della comunicazione la volontà di aderire allo sciopero. In tal caso è tenuto a comunicare per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo admin@pec.sabes.it o mediante telefono al numero 0471-909 133/134/135:

  1. l’intenzione di aderire allo sciopero;
  2. il nominativo della o del pediatra che lo sostituirà;
  3. la conferma scritta di disponibilità alla sostituzione da parte della o del pediatra sostituto.

(4) Ove possibile il medico sarà sostituito. In caso contrario il medico verrà precettato dagli organi competenti.

(5) Per la giornata dello sciopero è sospesa la modalità ordinaria di erogazione del servizio di CA a prescindere dall’adesione o meno del/dei medico/i allo sciopero.

(6) L’individuazione del medico viene fatta a rotazione tra i medici dell’ambito territoriale di riferimento a partire dalla minore anzianità di convenzionamento.

Art. 20 (Diritti sindacali)

(1) La comunicazione di cui all’Art. 21 (, comma 6 ACN in Provincia deve avvenire semestralmente. L’Azienda Sanitaria provvedere al pagamento di quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art. 21  (Vaccinazioni)

(1) I pediatri possono sostenere l’Azienda Sanitaria per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi discendenti dalla legge n. 119/2017 nell’attività della somministrazione dei vaccini negli appositi ambulatori dei Servizi di Igiene dell’Azienda Sanitaria.

(2) Tutta la parte organizzativa dell‘attività vaccinale di cui alla presente intesa è espletata dall’Azienda Sanitaria.

(3) Gli orari in cui i pediatri svolgono l‘attività di sostegno alla campagna vaccinale nei locali dell’Azienda Sanitaria sono da concordare tra i pediatri e l’Azienda Sanitaria.

(4) I compensi per l‘attività dei pediatri all’interno delle strutture aziendali sono erogati dall’Azienda Sanitaria su base oraria.

(5) Per la remunerazione si concorda un importo orario onnicomprensivo di Euro 71,44 (settantuno//44).

(6) I pediatri che vaccinano nel proprio ambulatorio possono dichiarare la propria disponibilità a vaccinare anche gli assistiti che non risultano nei propri elenchi. La prestazione viene remunerata secondo l’allegato A (prestazioni aggiuntive).

(7) Rimangono salvi dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo gli incarichi già esistenti nel settore delle vaccinazioni.

Art. 22 (Disapplicazione del vecchio accordo)

(1) Con l’entrata in vigore del presente AIP è disapplicato l’accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, sottoscritto in data 15 settembre 2008 sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale 8 settembre 2008, n. 3246.

Norma transitoria n. 1

1. Considerata l’oggettiva impossibilità di attuare nei tempi previsti l’iter di approvazione di eventuali nuovi Progetti Obiettivo, i Progetti Obiettivo dell’anno 2019 vengono prorogati a tutto l’anno 2020 con le stesse modalità attuative e relativi compensi. Vengono estesi ai Progetti Obiettivo i margini di tolleranza dei Bilanci di Salute 7, 8, 9, 10 per l’anno 2020.

2. Per tutta la durata dell’emergenza Covid19 vengono mantenuti i margini di tolleranza per i Bilanci di Salute concordati nella riunione del Comitato Provinciale (ex Art.9 del precedente ACP) del 29.04.2020: 40 giorni per i Bilanci di Salute 1,2,3,4,5 e 90 giorni per i Bilanci di Salute 6,7,8,9,10.

Norma transitoria n. 2

1. Fino alla definizione della prima graduatoria provinciale valida, il conferimento degli incarichi di copertura degli ambiti territoriali carenti avviene, secondo le modalità previste dall´art. 16 del precedente Accordo provinciale, mediante graduatorie comprensoriali temporanee stabilite, sulla base delle domande ivi presentate e valide per il solo posto messo a concorso, nel rispetto del possesso dei requisiti previsti dal vigente ACN e il presente AIP.

Norma finale n. 1

1. Le parti si riservano di rivalutare con regolarità il presente accordo e la sua applicazione in Comitato provinciale al fine di evidenziare le eventuali criticità e di proporre alla Giunta provinciale le opportune modifiche.

Norma finale n. 2

1. Il comitato Provinciale valuterà eventuali ulteriori incentivi collegati alla partecipazione a particolari progetti per ridurre l’accesso improprio alle strutture ospedaliere.

Norma finale n. 3

1. Al fine di favorire e incentivare i pediatri che vaccinano nel proprio ambulatorio si valuteranno le collaborazioni con altri professionisti sanitari.

Norma finale n. 4

1. Si concorda che con l´ entrata in vigore del presente AIP sarà definita una prestazione aggiuntiva per test rapidi SARS-CoV-2 con importo da definirsi in Comitato Provinciale.

Norma finale n. 5

1. Con l’entrata in vigore del presente Accordo Integrativo Provinciale verranno definiti nel Comitato provinciale gli aspetti economici del Patto per la Qualità.

Allegato A
Prestazioni aggiuntive

1. L’elenco e il limite percentuale delle prestazioni aggiuntive di cui all’allegato A del presente accordo verranno sottoposti a verifica periodica da parte dell’Azienda Sanitaria e possono, in relazione all’andamento complessivo dell’erogazione delle medesime prestazioni presso i punti di Pronto Soccorso dell’A.S.D.A.A., essere modificati con successivo accordo provinciale integrativo.

2. Ai fini delle modalità di pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive e per i Progetti Obiettivo si rimanda all’allegato B, comma 4 dell’ACN 2009.

 

Nomenclatorie tariffario delle prestazioni aggiuntive

 

Tarifverzeichnis der

Zusatzleistungen

 

 

 

A) PRESTAZIONI ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE

Tariffa

Tarif

A) OHNE ERMÄCHTIGUNG DURCHFÜHRBARE LEISTUNGEN

1. Mediazione e sutura di ferita superficiale

47,57 €

1. Wundversorgung und Naht einer oberflächlichen Wunde

2. Rimozione di punti di sutura e medicazione

28,56 €

2.Entfernung der Nahtfäden und Wundversorgung

3. Tamponamento nasale anteriore

19,03 €

3. Vordere Nasentamponade

4. Estrazione corpo estraneo dal naso

12,59 €

4. Entfernung eines Fremdkörpers aus der Nase

5. Estrazione corpo estraneo dall‘orecchio

28,56 €

5. Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Ohr

6. Prima medicazione

28,56 €

6. Erste Wundversorgung

7. Medicazioni successive

19,03 €

7. Weitere Wundversorgung

8. Pneumootoscopia

13,00 €

8. Pneumootoskopie

9. Timpanogramma

25,15 €

9. Tympanogramm

10. Sbrigliamento sinacchia piccole labbra

28,56 €

10. Eröffnung bei Verklebung der Kleinlippen

11. Toilette di perionichia supporata

28,56 €

11. Reinigung einer vereiterten Nagel- falz

12. Riduzione della pronazione dolorosa dell‘ulna

28,56 €

12. Reposition einer schmerzhaften Luxation des Radiusköpfchens

13. Audiometria tonale

25,15 €

13. Tonaudiometrie

14. Terapia iniettoria desensibilizzante (per seduta)

23,79 €

14. Desensibilisierende  Injektionstherapie (für jede Sitzung)

15. Asportazione di verruche

15,40 €

15. Entfernung von Warzen

16. Iniezione endovenosa

14,27 €

16. Intravenöse Injektion

17. Scotch-test per ossiuri

9,51 €

17. Scotch-Test für Oxyuren

18. Tampone faringeo per test veloce di streptococchi

12,68 €

18. Rachenabstrich für Streptokokken- schnelltest

19. Esame vista con tavola ottometrica

20,12 €

19. Sehtest mit einer Sehtafel

20. Spirometria

31,72 €

20. Spirometrie

21. Pricktest

31,72 €

21. Pricktest

22. ECG

31,72 €

22. EKG

23. Ecografia, per distretto

31,72 €

23. Ultraschall, pro Körperbereich

24. Esame urine effettuate con analizzatore e con referto stampato

9,51 €

24. Mit Analysator durchgeführte Urinprobe mit gedrucktem Befund

25. PCR

20,12 €

25. CRP-Bestimmung

26. Pulsiossimetria (valutazione della saturazione O2)

10,06 €

26. Pulsoxydometrie (Bestimmung der Sauerstoffsättigung)

27. Prescrizioni e collaudo di presidi nei limiti delle disposizioni vigenti

10,06 €

27. Verschreibung und Kollaudierung von Heilbehelfen im Rahmen der geltenden Bestimmungen

28. Rimozione tappo cerume

15,09 €

28. Cerumenentfernung

29. Rimozione zecche

10,06 €

29. Zeckenentfernung

30. Test rapidi per EBV, VRS, influenza, pneumococco (Ag urine), rotavirus, adenovirus

15,09 €

30. Schnelltest für EBV, RSV, Pneumokokken (Ag im Harn), Rotavirus, Adenovirus

31. Asportazione di mollusco contagioso

20,12 €

31. Entfernung von Mellusca contagiosa

32. PEF (picco di flusso espiratorio)

10,06 €

32. PEF (maximales Expirations- volumen)

33. Misurazione glicemia

3,00 €

33. Blutzuckermessung

 

 

 

B) PRESTAZIONI ESEGUIBILI CON AUTORIZZAZIONE DA RICHIEDERSI UN’UNICA VOLTA ALL’AZIENDA SANITARIA

Tariffa

Tarif

B) LEISTUNGEN DIE MIT EINMALIGER ERMÄCHTIGUNG DES SANITÄTSBETRIEBES DURCHGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN

1. Screening per l’ambliopia

38,03 €

1. Untersuchung auf Amblyopie

2. Boel test (screening audiometrico entro il 1° anno di età)

38,03 €

2. Boel Test (audiometrische Reihenuntersuchung innerhalb des ersten Lebensjahres)

3. Seduta vaccinale ai sensi del calendario vaccinale (compresa la compilazione della relativa documentazione e l‘invio ai Comprensori ed ai Comuni) **

22,20 €

3. Impfsitzung gemäß Impfkalender (einschließlich Ausfüllen der entsprechenden Dokumentation und Übermittlung derselben an die Bezirke und die Gemeinden) **

(**) Il vaccino viene messo a disposizione dai Comprensori gratuitamente.

 

(**) Der Impfstoff wird von den Bezirken kostenlos zur Verfügung gestellt.

Allegato B
Bilanci di salute

1. Per il periodo di età tra 0 e 14 anni sono previsti 10 bilanci di salute (in base all’Allegato L ACN 2009 - Progetto Salute Infanzia):

1.

0 - 4 settimane (+ 10 giorni)

2.

2 - 3 mesi (+ 10 giorni)

3.

4 - 7 mesi

4.

8 - 10 mesi

5.

11 - 14 mesi

6.

15 - 24 mesi

7.

3 - 4 anni (+ 60 giorni)

8.

5 - 6 anni (+ 60 giorni)

9.

9 - 10 anni (+ 60 giorni)

10.

12 - 14 anni (+ 60 giorni)

2. Il pediatra è tenuto alla compilazione dell’apposita scheda preferibilmente su supporto elettronico per ogni bilancio di salute effettuato.

3. Una copia da conservare nel libretto sanitario personale dell’assistito sarà consegnata alla famiglia.

4. Al pediatra per ogni bilancio di salute effettuato spetta il compenso di euro 18,69 (diciotto//69).

5. Ai fini della liquidazione dei compensi il pediatra annota su apposito file i dati del paziente al quale ha effettuato la visita e lo invia all’Azienda Sanitaria.

6. I compensi relativi sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell’invio della distinta dei bilanci di salute effettuati.

Allegato C
Modulo: Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico 

Le certificazioni per l’attività sportiva non agonistica vengono rilasciate come da allegato H dell’ACN, secondo il Modello previsto dalla “legge Balduzzi” (D. L. 158/2012, convertito con modifiche in L. 189/2012):

CERTIFICATO DI IDONEITÁ ALLA PRATICA DI ATTIVITÁ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data / / non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Può essere conservato in originale e consegnato in copia.

 

Il Medico

Allegato D
Patto per la qualità dell’assistenza tramite i pediatri di libera scelta

Premesso che è interesse comune delle parti come sopra rappresentate migliorare l’omogeneizzazione dell’assistenza primaria sanitaria territoriale ai pazienti in età pediatrica come definito dall’attuale Piano sanitario provinciale (in particolare capitoli 5 e 6 dello stesso),

si concorda quanto segue:

1. Questa omogeneizzazione dell’assistenza sanitaria primaria ai pazienti in età pediatrica avviene tramite l’applicazione generale di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e obiettivi assistenziali e gestionali (OAG) nonché tramite l’istituzione e l’attivazione su tutto il territorio provinciale delle Aggregazioni Funzionale Territoriali (AFT) così come definita dal ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta 29 luglio 2009 e s.m.i., al comma 6 dell’art. 26 bis.

2. È obiettivo comune valorizzare tramite agevolazioni mirate da parte della Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito denominato PAB) anche tramite l’Azienda sanitaria (di seguito denominata ASDAA) un’assistenza capillare e vicina ai cittadini e sgravare il carico assistenziale ospedaliero garantendo un’assistenza territoriale più appropriata, in particolare per quanto riguarda le patologie croniche, la presa in carico precoce tramite i pediatri di libera scelta dei neonati, l’integrazione ospedale-territorio, la prevenzione del maltrattamento e della violenza, l’individuazione precoce del disagio sociale e dei disturbi del neurosviluppo, la promozione dell’adesione ai programmi vaccinali.

3. Quanto sottoscritto porta rapidamente ad una firma congiunta del contratto integrativo provinciale.

4. Vengono previsti agevolazioni della parte pubblica per la messa a disposizione dello studio medico principale anche in forma di contributo per i locali di proprietà del medico o in affitto. L’importo massimo annuale deve corrispondere a quello previsto per i medici di medicina generale.

5. Si attiverà una nuova forma di associazionismo complesso. Essa permette di raggiungere gli obiettivi di cui ai punti precedenti con una maggiore integrazione e collaborazione dei Pediatri di Libera Scelta, prevedendo un incentivo per tutti i Pediatri di Libera Scelta che partecipino a queste forme di attività;

6. Viene previsto un apposito finanziamento per l’attuazione di PDTA e OAG condivisi identificati da parte dell’Azienda sanitaria, considerando anche eventuali proposte delle OO.SS. e delle Società Scientifiche.

7. Si prevede un maggiore coinvolgimento dei Pediatri di libera scelta nella prevenzione sanitaria, nelle campagne d’informazione e di sensibilizzazione organizzate dall’Azienda Sanitaria.

8. Si prevedono delle forme di incentivazione per i Pediatri di libera scelta che prendono in carico un numero maggiore di pazienti in età pediatrica, soprattutto quelli con particolari esigenze.

9. La regolamentazione in dettaglio verrà definita da un apposito documento tecnico concordato tra le parti nell’ambito del comitato di cui all’articolo 24 del vigente ACN.

10. Il contenuto del presente Patto per la qualità sarà attuato concretamente dal Tavolo delle trattative tramite l’elaborando e firmando Accordo Integrativo Provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta. Il relativo finanziamento viene approvato con la deliberazione che approva l’Accordo integrativo provinciale.

 

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