(1) Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini; qualora vengano ammessi in via eccezionale per impossibilità di superare il dislivello mediante rampe, si devono applicare le norme previste per le scale, eccetto quelle relative al numero dei gradini.
(2) Ogni gradino deve essere illuminato da apposite luci che lo rendano visibile tanto da chi sale quanto da chi scende.