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a) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2021, n. 11)
Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 28 gennaio 2021, n. 4.

Art. 18 (Vie di esodo)

(1) Le vie di esodo sono composte da:

  1. le uscite della sala;
  2. i corridoi di disimpegno;
  3. le porte che conducono all’esterno;
  4. le scale e i passaggi in genere.

(2) La larghezza utile complessiva delle vie di esodo è calcolata come segue:

  1. in ragione di un modulo (0,60 m) ogni 60 spettatori in caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi a piano di campagna o fino a una quota di più o meno 1 m rispetto al piano di campagna;
  2. in ragione di un modulo (0,60 m) ogni 40 spettatori in caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi fino a una quota di più o meno 7,50 m rispetto al piano di campagna;
  3. in ragione di un modulo (0,60 m) ogni 30 spettatori in caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi a una quota compresa tra più 7,50 e più 14 m rispetto al piano di campagna;
  4. per quote superiori a 14 m, il tecnico stabilisce di volta in volta la larghezza e il numero delle uscite.

(3) La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere multipla del modulo (0,60 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,20 m).

(4) Devono essere previste come minimo tre uscite, di norma distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all’asse longitudinale dell’edificio. Qualora ciò risulti impossibile per le caratteristiche del locale di pubblico spettacolo e trattenimento, si deve provvedere ad assicurare lo sfollamento dei vari settori con un opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e il conseguente dimensionamento dei vari passaggi interni, in modo da offrire in ogni punto almeno 1 cm di passaggio per ogni spettatore. Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste anche solo due uscite.

(5) La lunghezza delle vie di esodo, misurata dalle porte di uscita della sala fino a luogo sicuro, non deve superare i 50 m, ovvero i 70 m in presenza di idonei impianti di smaltimento del fumo, asserviti a impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi. Per lunghezze superiori a 30 m i parametri relativi alla larghezza delle vie di esodo vanno aumentati del 20 per cento.

(6) Le vie di esodo devono, in ogni caso, avere un’altezza non inferiore a 2 m.

(7) La larghezza utile delle vie di esodo è misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti, a esclusione degli estintori. Non sono considerati elementi sporgenti quelli posti a un’altezza superiore a 2 m e i corrimani che sporgono fino a 8 cm.

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