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a) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2021, n. 11)
Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 28 gennaio 2021, n. 4.

Art. 17 (Disposizione dei posti a sedere)

(1) I posti a sedere devono essere ripartiti in settori di non più di 160 posti con un massimo di 20 posti per fila o di 20 file.

(2) I settori devono essere nettamente separati l’uno dall’altro mediante passaggi trasversali. Ogni passaggio trasversale deve essere realizzato in modo da condurre alle porte di uscita situate nelle pareti laterali.

(3) Fra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza utile non inferiore a 1,20 m. Della stessa larghezza minima devono essere tutti i passaggi longitudinali e trasversali. Su parere del tecnico è consentito accostare alle pareti laterali della sala fino a un massimo di quattro posti a sedere.

(4) Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento con meno di 150 posti a sedere il tecnico stabilisce di volta in volta la larghezza dei passaggi che, in ogni caso, non deve essere inferiore a 0,80 m.

(5) Nei circhi equestri, in caso di rappresentazioni con animali la prima fila di posti deve distare almeno 1 m dal perimetro esterno della pista.

(6) Le ringhiere o balaustre devono avere un’altezza non inferiore a 1 m.

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