(1) I posti a sedere devono essere ripartiti in settori di non più di 160 posti con un massimo di 20 posti per fila o di 20 file.
(2) I settori devono essere nettamente separati l’uno dall’altro mediante passaggi trasversali. Ogni passaggio trasversale deve essere realizzato in modo da condurre alle porte di uscita situate nelle pareti laterali.
(3) Fra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza utile non inferiore a 1,20 m. Della stessa larghezza minima devono essere tutti i passaggi longitudinali e trasversali. Su parere del tecnico è consentito accostare alle pareti laterali della sala fino a un massimo di quattro posti a sedere.
(4) Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento con meno di 150 posti a sedere il tecnico stabilisce di volta in volta la larghezza dei passaggi che, in ogni caso, non deve essere inferiore a 0,80 m.
(5) Nei circhi equestri, in caso di rappresentazioni con animali la prima fila di posti deve distare almeno 1 m dal perimetro esterno della pista.
(6) Le ringhiere o balaustre devono avere un’altezza non inferiore a 1 m.