1. Il medico dipendente del Servizio sanitario provinciale o con lo stesso convenzionato rilascia un’apposita prescrizione della validità massima rispettivamente di 12 mesi in caso di diabete mellito (codice 013) e di 6 mesi in caso di diabete temporaneo (codice 013T); nella prescrizione sono riportati i seguenti dati:
a) nome e cognome del/della paziente;
b) codice fiscale del/della paziente;
c) codice di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (013 o 013T) del/della paziente;
d) esclusivamente per la prescrizione delle strisce reattive e delle lancette pungidito, numero della sottocategoria di appartenenza del/della paziente di cui all’allegato 2;
e) modello di glucometro in uso;
f) durata dell’erogazione dei dispositivi medici:
1) da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi (per pazienti con codice di esenzione 013);
2) da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi (per pazienti con codice di esenzione 013T);
g) esclusivamente per la prescrizione dei dispositivi medici il cui quantitativo erogabile trimestrale è a discrezione del medico prescrittore:
1) quantitativo trimestrale necessario, nel rispetto dei limiti di cui all’allegato 2;
2) codici con la descrizione dei rispettivi dispositivi medici da dispensare di cui all’allegato 2;
h) codice dell’apparecchio pungidito.
2. L’apparecchio pungidito va prescritto con ricetta separata.
3. Il medico di medicina generale può prescrivere, con ricetta separata e al massimo una volta all’anno, solamente il modello di glucometro disponibile presso i servizi dell’Azienda Sanitaria.
4. I glucometri per adulti con caratteristiche specifiche o per i minori di diciotto anni possono essere prescritti solo dal medico specialista del Servizio di Diabetologia o del Servizio di Diabetologia pediatrica.
5. I dispositivi medici prescritti possono essere sostituiti solo previa prescrizione medica.