1. La liquidazione del contributo spettante è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente, sulla base di quanto dichiarato nella domanda di contributo.
2. In un’ottica di massima semplificazione e celerità dei procedimenti amministrativi la liquidazione dei contributi potrà avvenire anche sulla base di un elenco riepilogativo delle spese sostenute, dal quale devono emergere i dati essenziali della documentazione di spesa. All’elenco è allegata una dichiarazione del/della richiedente l’agevolazione che attesta che le predette spese sono state sostenute. Gli originali della documentazione di spesa devono essere conservati dai beneficiari e presentati nell’eventualità di un controllo a campione.