1. Per le iniziative ai sensi della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 e della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, può essere concesso un contributo pari, al massimo, al 90 per cento delle spese ammissibili sostenute e non rimborsabili.
2. Il contributo non può comunque superare l’importo massimo concesso per le stesse prestazioni negli anni precedenti.