(1) Il comma 7 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è così sostituito:
“7. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’imposta municipale immobiliare di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, dovuta per l’anno 2020 è ridotta del 50 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/1, D/7, D/8 e D/10, destinati a un’attività industriale, di artigianato, di commercio, di agricoltura, a un’attività professionale (uffici e studi privati) o a un’attività del settore dei servizi. La riduzione non spetta per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e D/8 che sono già esenti ai sensi del comma 1.”
(2) Nel primo periodo del comma 11 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “30 settembre 2020” sono sostituite dalle parole: “31 gennaio 2021”.”
(3) L’articolo 23 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è così sostituito:
“Art. 23 (Mancato utilizzo di posteggi in mercati, fiere e fuori mercato)
1. Le assenze maturate sui posteggi in mercati, fiere e fuori mercato nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 ottobre 2020, e comunque fino al permanere dello stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-COV-2, non sono considerate come mancato utilizzo del posteggio ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e non devono essere giustificate dagli esercenti l’attività.”
(4) È abrogato il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Il testo precedentemente in vigore della lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 e della lettera c) del comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, rivive con efficacia fino al 31 dicembre 2020.