(1) Nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le parole: “alle organizzazioni senza fini di lucro” sono sostituite dalle parole: “alle parti contraenti”.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2020 in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.